Onorevoli Colleghi! - I risultati dell'indagine conoscitiva sulla famiglia, avviata dalla Commissione Affari sociali della Camera dei deputati nell'agosto del 2006 e sviluppata attraverso la consultazione e il confronto con tutti gli attori istituzionali, indicano un sostanziale invecchiamento della popolazione dovuto, per lo più, al consolidamento del fenomeno della denatalità.
      Il documento svolge un circostanziato esame di quello che è stato definito il «processo di semplificazione delle strutture familiari» che vede, da un lato, la drastica e repentina riduzione, in termini percentuali, dei nuclei familiari composti da cinque componenti e più - che, dall'8,4 per cento negli anni 1994-1995, scende al 6,5 negli anni 2004-2005 - e un decremento del numero delle coppie con figli e, dall'altro lato, l'aumento delle coppie senza figli e delle persone sole.
      Dall'indagine conoscitiva è emerso, poi, che negli ultimi dieci anni la percentuale degli anziani, tra i 74 e gli 85 anni di età, che vive ancora insieme è passata dal 45,5 al 50,2 per cento.
      L'«assottigliamento dei nuclei familiari» è confermato dai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT): il 26,8 per cento delle famiglie è costituito da due componenti; il 21,8 per cento da tre; il 19 per cento da quattro; il 5,2 per cento da cinque e solo l'1,3 per cento da sei. Le stesse rilevazioni indicano che le coppie con figli sono 9 milioni e 500.000 circa mentre le coppie senza figli si aggirano intorno ai 5 milioni. Un dato rilevante concerne poi i nuclei monogenitoriali che ammonterebbero a circa 2 milioni, di cui l'83,6 per cento costituito da donne.
      È evidente che il declino demografico e il conseguente squilibrio generazionale determinano ricadute di tipo economico, si

 

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pensi all'impatto sul sistema previdenziale, ma anche di tipo relazionale, nonché alla proliferazione del numero delle persone sole, spesso costrette in situazioni di disagio e di precarietà, che vanno ad ingrossare le fila dei componenti deboli del tessuto sociale.
      La questione del declino demografico, che - rileva la citata Commissione Affari sociali - non interessa soltanto l'Italia ma tutti i Paesi europei, rende prioritaria l'adozione di specifiche politiche familiari e rivela l'importanza di valorizzare i luoghi di socialità.
      A ciò si aggiunga che, nella crisi del welfare, la famiglia, per un malinteso senso di sussidiarietà, rappresenta un vero e proprio «ammortizzatore sociale» che tempera la crisi economica e di ruolo che investe le istituzioni; eppure, essa non riesce più ad atteggiarsi quale moderatore sociale perché «piccola» e «vecchia».
      I risultati dell'indagine conoscitiva fotografano, dunque, numerose criticità, tra le quali si evidenziano, in particolare, quelle relative: al reddito della famiglia e al costo dei figli; ai limiti di un sistema fiscale non adeguatamente commisurato alle esigenze delle famiglie con figli; alla difficoltà di conciliazione tra vita lavorativa e vita affettiva e familiare; al costo e alla reperibilità delle abitazioni; ai carichi delle responsabilità che gravano sulla famiglia - in particolare sulla donna - che deve occuparsi «autonomamente» e senza ausili della cura e dell'assistenza dei componenti più deboli del proprio nucleo familiare.
      Su queste e sull'ulteriore premessa che lo Stato, nell'individuazione dei bisogni da soddisfare e dei servizi da offrire, debba utilizzare il criterio selettivo dell'utilità sociale, è stata elaborata la presente proposta di legge che, per l'ampiezza del tema e la molteplicità delle questioni affrontate, segue un approccio interdisciplinare e assume la fisionomia di una vera e propria legge-quadro.
      L'intento è quello di superare la frammentarietà degli interventi nel settore socio-assistenziale e di evitare la parcellizzazione delle competenze tra i diversi attori istituzionali.
      La presente proposta di legge, infatti, se, per un verso, contiene, sintetizzandole e armonizzandole, le disposizioni contenute nei progetti di legge già presentati dai parlamentari di Alleanza Nazionale, per altro verso, offre uno strumento dinamico di tutela dei diritti della famiglia: ampliando il ventaglio delle situazioni e delle posizioni giuridicamente rilevanti rende concreta l'attuazione dell'«interesse familiare», che discende dagli articoli 30 e 31 della Costituzione, come pure dei generali princìpi di sussidiarietà e di solidarietà sociale e riconosce, a tale interesse, tutela in sede giurisdizionale.
      Sotto tale aspetto, più in particolare, la presente proposta di legge non solo prevede il formale riconoscimento giuridico della famiglia, intesa come centro autonomo di imputazione di diritti e di doveri a cominciare dal sistema fiscale, ma qualifica l'interesse familiare quale interesse diffuso e collettivo.
      A tutela dell'interesse familiare, alle associazioni di promozione per la famiglia è riconosciuta, nei giudizi civili e amministrativi, la legittimazione attiva attraverso la previsione di una vera e propria azione familiare e, nei procedimenti penali, la facoltà d'intervento, analogamente a quanto previsto, ad esempio, in materia di ambiente e di sicurezza alimentare. Le utilità ricavate attraverso le azioni familiari alimentano un apposito Fondo cui attingere per l'attuazione delle politiche familiari.
      In sintesi, al di là del riconoscimento e della tutela dei diritti individuali, si intendono prevedere, con particolare riguardo ai soggetti deboli, strumenti normativi idonei a trasformare la famiglia da semplice luogo di consumo a soggetto produttore di capitale umano e sociale.
      La legge-quadro si suddivide in tre capi.
      Il capo I enuncia e illustra i princìpi fondamentali.
      In attuazione del dettato costituzionale che attribuisce alla famiglia una sfera d'inviolabilità, la presente proposta di
 

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legge si fonda sul riconoscimento giuridico della famiglia come soggetto unitario (articolo 1) e sul diritto di tutte le persone a formare una famiglia (articolo 2), concepita come centro autonomo di imputazione di diritti (articolo 6), doveri e prerogative, anche diversi da quelli dei suoi componenti (articolo 4).
      In attuazione del secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione, viene sancito il diritto del minore ad avere una famiglia; a tale fine sono introdotte previsioni normative volte ad assicurare condizioni economico-sociali idonee ad evitarne l'allontanamento dal nucleo familiare e, comunque, a garantirne il sostentamento (articolo 3).
      Il capo II espone le linee programmatiche e gli interventi attuativi delle medesime, tese ad attenuare le numerose criticità esistenti nel tessuto sociale italiano, evidenziate, come si è detto, dal documento approvato dalla citata Commissione Affari sociali.
      La presente proposta di legge prevede, al riguardo, incentivi alla locazione e all'acquisto dell'abitazione che mirano a risolvere i problemi connessi al costo e alla reperibilità degli alloggi (articolo 8); strumenti che consentono la conciliazione tra la vita affettiva in ambito familiare e quella lavorativa (articolo 9); incentivi alla natalità concessi solo a determinate condizioni di reddito in modo da rendere effettivamente equo il beneficio (articolo 10); previsioni tese a snellire ulteriormente le procedure adottive e preadottive anche rispetto a quanto stabilito dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni (articolo 11).
      Anche con riferimento alla capacità contributiva ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, la famiglia viene intesa come soggetto unitario.
      Nel rispetto del canone interpretativo di cui all'articolo 3 della Costituzione, che impone di considerare le condizioni effettive in cui versa il contribuente e, dunque, di trattare in modo diverso situazioni difformi sul piano sostanziale, si è voluto introdurre il quoziente familiare (articolo 12) e prevedere deduzioni fiscali per famiglie numerose e a basso reddito (articolo 13).
      Sostegni economici sono, poi, previsti in favore delle famiglie negli anni di accoglienza dei minori nei servizi educativi della prima e della seconda infanzia e di frequentazione della scuola dell'obbligo (articolo 14).
      Ritenuta la famiglia quale luogo naturale di realizzazione della solidarietà verso i più deboli, si introducono incentivi, anche sotto il profilo pensionistico, in favore delle famiglie con minori e con persone non autosufficienti (articoli 15 e 16).
      Si procede, inoltre, alla semplificazione di talune procedure che regolamentano i rapporti tra le famiglie e la pubblica amministrazione (articolo 17).
      Il capo III, infine, è dedicato all'associazionismo familiare.
      Nella consapevolezza che occorre adottare scelte che promuovano il ruolo attivo della famiglia nell'ambito delle politiche sociali, alle associazioni per la promozione della famiglia è attribuito un ruolo prioritario e attivo anche attraverso funzioni consultive e propositive; intese come organizzazioni del privato sociale, senza scopo di lucro, esse hanno il compito di attuare un programma di progressiva integrazione dei servizi e delle prestazioni erogati anche dagli enti territoriali, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale (articolo 19).
      Come anticipato, le menzionate associazioni divengono titolari di una nuova azione giudiziaria, modellata sullo schema della «class action» propria del sistema anglosassone, ossia di un'azione collettiva, a tutela dell'interesse familiare, volta a ottenere il risarcimento del danno per tutta la classe, nel caso di specie per tutte le famiglie che hanno subìto il medesimo illecito (articolo 21); trova, in tale modo, disciplina un meccanismo processuale che consente di estendere i rimedi concessi a chi abbia agito in giudizio e abbia ottenuto il riconoscimento delle proprie pretese a tutti gli appartenenti alla medesima categoria di soggetti che non si sono attivati.
 

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      Per tale motivo, il Fondo inizialmente costituito con dotazione statale - con uno stanziamento a valere sul cosiddetto «tesoretto» - è alimentato, ordinariamente, con le somme incamerate a titolo di risarcimento e di indennità dalle associazioni che hanno agito in giudizio a tutela dell'interesse familiare (articolo 22).
      Le associazioni possono, inoltre, intervenire nei procedimenti penali accanto alla persona offesa e, in tale modo, esercitare i diritti e le facoltà riconosciuti alle associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, similmente a quanto consentito alle associazioni di protezione ambientale nei giudizi di danno ambientale, alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con riguardo ai delitti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato nonché alle associazioni dei produttori e dei consumatori in materia di prevenzione e di repressione delle sofisticazioni alimentari.
      I rappresentanti delle associazioni per la promozione della famiglia rappresentative a livello nazionale fanno parte della Consulta nazionale per la famiglia (articolo 23), istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, con compiti di studio, analisi, monitoraggio e ricerca, ma anche di proposta e consulenza nei confronti delle amministrazioni statali con le quali tale Consulta collabora e alle quali segnala le misure idonee ad assicurare il perseguimento delle finalità concernenti lo sviluppo e la tutela della famiglia.
      In seno alla Consulta è, inoltre, istituito un Osservatorio (articolo 24) con il compito di monitorare e di individuare gli ambiti di un possibile intervento correttivo per rimuovere gli ostacoli all'esercizio dei diritti individuali anche all'interno della famiglia, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione. Tale ultimo organo prende spunto dall'Osservatorio nazionale sulla famiglia previsto in via sperimentale da una convenzione tra l'allora Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un'assemblea di comuni con compiti di raccordo oltre che di analisi dei testi normativi e di ricerca pratica.
 

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